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Lavoratori a Termine e Diritto di Precedenza

La legge prevede un’articolata disciplina del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (art. 5, co. 4-quater e 4-quinquies, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introdotti dall’art. 1, co. 40, L. 24 dicembre 2007, n. 247 ; Min. Lav. Circ. 2 maggio 2008, n. 13), non applicabile al lavoro pubblico, se non per la residuale ipotesi di personale assunto con richiesta ai Centri per l’impiego per profili professionali riferibili al possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo (art. 36, co. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 17, co. 26, lett. d), L. n. 102/2009).

Vediamo quindi come funziona il diritto di precedenza rifacendosi a questa guida su Guidelavoro.net.

Lavoratori a termine con almeno 6 mesi di servizio. “Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo datore di lavoro entro i dodici mesi successivi alla cessazione del lavoro a termine, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine” (art. 5, co. 4-quater, D.Lgs. n. 368/2001).
Il diritto di precedenza è riconosciuto solo per le assunzioni a tempo determinato che si riferiscano alle “mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”. Al riguardo, va rilevato che qualora, nell’ambito della successione di più contratti a termine utili per il raggiungimento del semestre richiesto, il lavoratore sia stato adibito a mansioni diverse, sarà necessario operare un autonomo conteggio riferito a ciascuna mansione svolta.
Sono “fatte salve le diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (art. 5, co. 4-quater, D.Lgs. n. 368/2001, nella parte modificata dall’art. 21, co. 3, L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112).

Lavoratori stagionali. “Il prestatore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali” (art. 5, co. 4-quinquies, D.Lgs. n. 368/2001, introdotto dall’art. 40, L. n. 247/2007). Tale diritto di precedenza ha portata più ampia rispetto a quello di cui alla lettera A) in quanto non è richiesta un’anzianità lavorativa minima e la permanenza nelle stesse mansioni precedentemente espletate.
I diritti di precedenza possono essere esercitati, rispettivamente, entro 6 o 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estinguono entro 1 anno dalla medesima data (art. 5, co. 4-sexies, D.Lgs. n. 368/2001, introdotto dall’art. 1, co. 40, L. n. 247/2007). Pertanto, il datore di lavoro, che intenda procedere a nuove assunzioni nel periodo temporale interessato dalla vigenza del diritto di precedenza del lavoratore, è tenuto ad assumere il prestatore a termine con diritto di precedenza.
I diritti di precedenza non esimono, comunque, il datore di lavoro dall’obbligo di assumere lavoratori disabili nell’ipotesi in cui si verifichi una “scopertura” della quota di riserva prevista dall’art. 3, co. 1, L. 6 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.
Il lavoratore che abbia manifestato la propria volontà di usufruire dei diritti di precedenza nei termini anzidetti, in caso di mancata ottemperanza da parte del datore di lavoro può ricorrere al giudice al fine di ottenerne l’esecuzione coattiva.